- Ci sono indubbi e numerosi profili di incostituzionalità nel testo di legge
- Lo spirito della legge dovrebbe essere incidere in egual misura sul patrimonio posseduto ad una medesima data.
- Ecco invece lampanti esempi di anticostituzionalità della norma considerato che viola palesemente l’eguaglianza tra i contribuenti imponendo tassazioni differenti sullo stesso bene
DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI IN FUNZIONE DELL’UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
- Esiste una diseguaglianza massima tra contribuenti italiani che hanno acquistato un immobile analogo e di pari valore ma ubicati in Stati diversi ovvero in Italia ( quindi oggettivamente cittadini di serie A per il Governo Monti) e all’estero (cittadini di serie B)
- Chi ha acquistato una seconda casa all’estero paga l’imposta sul valore di rogito ( dichiarato in atto) mentre chi ha acquistato un immobile in Italia viene tassato sul valore catastale che può differire moltissimo dal valore di rogito !! .
Alloggio di 40 mq circa acquistato ad Alassio (Liguria) :
Rendita catastale immobile (civile abitazione) categoria A/2 = 206,00 x 2,5 (vani catastali) x 1,60 x 100 (rivalutazione) = 82.400,00
Valore di rogito ( prezzo affare !!!) = 400.000,00
Imposta = 82.400,00 x 0,76% = euro 626,00
Alloggio di 40 mq circa acquistato a Mentone (Francia – 3 chilometri dal confine):
Valore di rogito = 400.000,00
Imposta = 400.000,00 x 0,76% = euro 3.004,00 !!!
Altra considerazione :
- Come mai anche in Italia non si è stabilito come base di calcolo IMU il valore di rogito ? perché se il motivo è quanto esposto al successivo punto 2, il concetto dovrebbe valere anche per chi ha immobili all’estero :
- La Ratio suggerirebbe che se NON si è scelto di utilizzare per l’IMU in Italia il valore di rogito perché per uno stesso immobile l’imposta varierebbe iniquamente in base alla data di acquisto, perché adottarlo per gli immobili all'estero?
DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI IN FUNZIONE DELLA DATA DI ACQUISTO
- Esiste una diseguaglianza tra gli stessi contribuenti italiani che hanno comprato l’immobile all’estero in epoche diverse :
- Chi ha acquistato una seconda casa all’estero magari 20 anni fa corrisponde una imposta irrisoria rispetto a chi ha acquistato magari lo stesso immobile l’anno scorso magari gravato da un bel mutuo, considerato che il parametro è il valore di rogito !
- C’è di più: per i cittadini (di serie A) che hanno comprato un immobile in Italia in epoche diverse, l’IMU, udite udite, non cambia !! ( la base è sempre il valore catastale in entrambi i casi)
DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI PER ANNO DI APPLICAZIONE
- Esiste Diseguaglianza tra contribuenti italiani anche perché la una tassazione colpisce annualità differenti a seconda del paese di ubicazione dell’immobile acquistato
- Chi ha acquistato una seconda casa all’estero (cittadino di serie B) paga l’imposta già per l’anno 2011 mentre chi ha acquistato un immobile in Italia (cittadino di serie A) viene tassato per l’anno 2012 (il fatto non è irrilevante perché se l’immobile viene ceduto ad esempio il 1 gennaio 2012 chi ha comprato l’immobile all’estero paga comunque mentre chi aveva comprato l’immobile in Italia non paga nulla )
DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI PER DIFFERENTE CONTROPRESTAZIONE DELLO STATO ITALIANO
- La patrimoniale sugli immobili all’estero è pari al 7,6/mille ovvero il medesimo importo dell’Imu. Il presupposto dell’Imu (per darne una legittimazione) è il corrispettivo di servizi municipali statali di cui beneficia quell’immobile posseduto in quel tal comune.
- Qualcuno mi spiegherà quali sono i servizi municipali e statali che lo Stato Italiano presta a favore di chi ha un immobile all’estero?
DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI IN FUNZIONE DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
- Pochi forse sanno che in Italia sono soggetti all’IMU sia le persone fisiche che le società , gli enti etc. Invece pagheranno la patrimoniale per gli immobili all’estero solo le persone fisiche ( sono esentate le società !) ; intendo dire che se qualche faccendiere o politico ha una società cui fa capo la proprietà di uno o 40 immobili all’estero, non paga nulla !!
- VIOLAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI EX ART 63
- violazione potrebbe riferirsi alla libera circolazione dei capitali, sancita dall'articolo 63 in base al quale «sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
La sensazione palpabile che si ricava è comunque che il Governo (il che orienta l'opinione pubblica - siamo alla caccia alle streghe) abbia considerato quasi dei probabili evasori coloro che hanno investito all'estero e che pertanto sia necessario punirli senza andare troppo per il sottile, e perciò con assoluta noncuranza di perpetrare, nella stesura della norma, canoni di equità e giustizia.
Perdonate se queste considerazioni trasudano talvolta di bile, ma direi che è inevitabile.
sandror